riceviamo e pubblichiamo
Milano, 13 febbraio 2017
Spett. CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Al Presidente del Consiglio Regionale All’Ufficio di Presidenza Ai Consiglieri Regionali
GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA Al Presidente della Giunta Ai membri della Giunta
COMMISSIONE SANITÀ All’Ufficio Presidenza
DIREZIONE GENERALE SANITA’ Regione Lombardia
Alla c.a. RELATRICE DEL PROVVEDIMENTO
E p.c. CONSULTA REGIONALE SUL RANDAGISMO Associazione “Animareonlus”
Oggetto: Regolamento di attuazione delle disposizioni relative alle norme a tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
Spett.le Ente, scrivo la presente in merito all’approvazione del Regolamento citato in oggetto. Con estremo disappunto e preoccupazione ho appreso che il ruolo della Consulta è stato del tutto marginale, se non inesistente, nei lavori necessari per la redazione e approvazione del suddetto Regolamento in quanto il coinvolgimento delle associazioni – portatrici di conoscenza e competenza – è stato minimo e mal organizzato in spregio anche all’impegno assunto lo scorso giugno durante i lavori del Consiglio Regionale per l’approvazione della Legge 15/2016. ISCRITTA DAL 10/02/06 AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE CON NR. 113 Ente Giuridico riconosciuto con DPR 922/64 Presidenza Nazionale Via A. Bazzini 16 20131 Milano tel. 02 26 11 65 02 fax 02 36 63 83 94 info@legadelcane.org Il risultato è un Regolamento che se da un lato presenta alcuni lati positivi – come il divieto di detenzione a catena, l’inclusione di furetti e gatti in anagrafe, il riferimento al benessere animale -, dall’altro mostra delle inspiegabili mancanze che inficiano completamente il resto del lavoro e lo rendono inaccettabile. In particolare, è scomparso ogni riferimento alla prelazione delle Associazioni o enti aventi finalità di protezione degli animali nella assegnazione di convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi. Tale prelazione, oltre ad essere prevista dalla Circolare ministeriale n. 5 del 14 maggio 2001 in attuazione della Legge Quadro 281/91, consente e assicura un maggiore controllo e una maggiore attenzione al benessere degli animali sia per quanto riguarda le loro condizioni di vita sia per le attività dirette al loro affidamento, così come affermato nella suddetta Circolare. Inoltre, il nuovo Regolamento non prevede più la distanza massima di 30 km dei canili dai Comuni appaltanti e l’abolizione di questo vincolo – presente fino ad oggi – può comportare una serie di gravi problemi: innanzitutto la possibilità che l’appalto venga vinto da una struttura a centinaia di chilometri di distanza renderebbe molto difficile, se non impossibile, il giusto controllo da parte dei Comuni sul benessere degli animali di loro proprietà; in secondo luogo, il limite dei 30 km costringe ad una capillarità di piccole-medie strutture, meglio gestibili e più facilmente luogo di temporanea sosta per gli animali in attesa di adozione. Al contrario, senza tale vincolo, si apre la strada a mega-strutture in grado di concentrare più cani possibili da più province, con tutti i conseguenti rischi di mala gestione e non garanzia del benessere e delle adozioni. Entrambi questi fattori fondamentali erano presenti nel precedente Regolamento e il motivo per cui sono stati eliminati appare decisamente inspiegabile e pericoloso. Dispiace vedere che la Regione Lombardia, da sempre presa a modello per l’attenzione e le politiche rivolte al benessere animale, sia incappata in questo errore che mi auguro fortemente sia dovuto a una svista e non a una precisa volontà politica. Si chiede quindi che il Regolamento appena approvato venga immediatamente modificato, ripristinando gli aspetti citati e rispettando l’impegno assunto in merito a un maggiore coinvolgimento della Consulta e delle Associazioni.
Distinti saluti,
Piera Rosati Presidente Nazionale Lega Nazionale per la Difesa del Cane