ORSI, LUPI, CANI, GATTI, ANIMALI DI OGNI RAZZA… C’È CHI IN TRENTINO NON VI VUOLE! ANCHE QUESTO ODIO NOI LO VOGLIAMO COMBATTERE

riceviamo e pubblichiamo

Orsi, lupi, cani, gatti, animali di ogni razza… poco graditi in Trentino!

E viene proprio da pensarlo dopo i numerosi episodi che la cronaca ha riportato, e continua a riportare.

A partire dall’orso M49 (ribattezzato dal ministro Costa “Papillon” e le cui vicissitudini hanno trovato spazio anche sulla stampa oltre oceano) oggetto di dibattito politico sulla sua cattura e possibile abbattimento; per passare ai lupi, accusati di predazioni (tutte da verificare) su mandrie e greggi.

La Corte Ue ha nel frattempo confermato a fine ottobre che la caccia ai lupi (inclusa la “caccia di gestione”) chiarisce che le condizioni da soddisfare sono molto restrittive e non sono certo quelle invocate dal Trentino e dal Súd Tirol o dalla Toscana. Questo vale naturalmente anche per altri grandi carnivori – come l’orso – e altre specie fortemente protette elencate nella direttiva Habitat.

Già nel 2004 una legge in materia di maltrattamento di animali (la Legge 189 di cui si propongono alcuni punti in calce) recita che lo stesso è un reato punito dalla Legge Italiana.

Ma dall’odio verso questi “grandi carnivori” ai crimini (sì crimini!) verso animali domestici il passo è – purtroppo – breve.

Negli scorsi mesi in Trentino sono stati segnalati numerosi ritrovamenti di bocconi avvelenati (o “ripieni” di chiodi o lamette) destinati a cani e gatti.

Ma a lasciare basiti (oltre che arrabbiati) è l’episodio che un paio di settimane fa ha visto una vera e propria esecuzione a suon di bastonate (indagini sono ancora in corso) di alcuni animali da cortile – oche e conigli – ospitati dal Rifugio Oipa di Mattarello (Trento).

Una violenza gratuita ed immotivata denunciata da Ornella Dorigatti, presidente dell’Oipa, che ha pubblicato le foto delle povere bestie massacrate.

La nostra disapprovazione verso questo ODIO VERSO IL MONDO ANIMALE può essere riassunta semplicemente con questa citazione:

«La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali». (Mahatma Gandhi)

Grande Nord Trentino

 

Legge 20‐7‐2004 n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di

impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2004, n. 178.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

“TITOLO IX‐BIS.

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544‐bis.

(Uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito

con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544‐ter.

(Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero

lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le

sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con

la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti

o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli

stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte

dell’animale.

Art. 544‐quater.

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove

spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono

commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne

profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Art. 544‐quinquies.

(Divieto di combattimenti tra animali)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non

autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito

con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone

armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di

qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei

combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li

destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai

combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due

anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai

proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle

competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel

medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni

di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la

multa da 5.000 a 30.000 euro.

 

 

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