L’Associazione “Popular Assembly Project” presenterà, Sabato 3 Dicembre 2016 alle ore 10.30 presso
il Caffè “San Marco” sito in Via Battisti 18 a Trieste, la Conferenza:
“ L’Esenzione dal pagamento del debito pubblico Italiano da parte dei Cittadini del Territorio Libero di Trieste”
Relatori il Presidente Vito Potenza ed il Vice Presidente, avv. Giuseppe Turco.
Ed ecco il documento a sostegno dell’iniziativa:
Al Commissariato del Governo nella Regione F-VG subentrato nei poteri di sub mandato di amministrazione (non sovranità) fiduciaria e temporanea NU per il TLT, con sede presso la Prefettura in Trieste fax 040 3731666 Al Garante del Contribuente in F-VG, istituito con legge di valenza Costituzionale n.212/2000, con sede in Trieste fax 040 3783509 Oggetto : Diritto dei Popoli del TLT alla piena conoscenza, rendicontazione, accerta- mento di eventuali responsabilità, riparazione in punto di Allegato X-5. Trattato di Pace di Parigi 10 2 1947, in vigore dal 16 9 1947, ratificato con legge 25 11 1952, n.3052 che prevede per il TLT l’esenzione dal pa- gamento del Debito Pubblico Italiano. Chiedo, per conto di Esseri Umani, collegati all’epigrafata PAP in quota Popoli del TLT, di ricevere, a sensi della legge sulla trasparenza e sulla conoscenza, in copia semplice : tutti i provvedimenti specifici (decreti/ordinenze o altro), con relativa pubblicazione in GU, di natura ed effetti fiscali, assunti e fatti propri dall’inizio fino ad oggi, da codesto Commissariato e, in precedenza dal dante causa Commissariato Generale di Governo per il TLT, quale estensione e/o adattamento di pari norme di natura ed effetti fiscali istituite dalla confinante Repubblica Italiana. Tutti i provvedimenti relativi all’istituzione e concreta apertura operativa degli Uffici di gestione erariale nel TLT conseguenti ed inerenti le sopraindicate estensioni.
Tutti i provvedimenti specifici, con relativa pubblicazione, di natura ed effetti fiscali, assunti dall’inizio fino ad oggi, da codesto Commissariato o dall’Autorità Portuale e/o in concorso tra essi aventi per oggetto le attivittà relative al Porto Franco Internazionale di Trieste. Alcuni riferimenti in diritto circa l’ effettiva continuità giuridica a supporto della richiesta. Colpo di Stato di abbattimento del regime Fascista del 25 7 1943. Con regio d.l. 2 8 1943, n.175 è chiusa la sessione parlamentare, è sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni, viene fissata entro 4 mesi dalla convenzione di armistizio la convocazione dei comizi elettorali per l’elezione della nuova Camera. Convenzione di armistizio fra Italia e NU 29 9 1943. Consente al GMA, consegnatario di Trieste e dintorni da parte dell’Esercito Jugoslavo, la specifica estensione ed adattamento al TLT di norme di natura ed effetti fiscali in vigore nella confinante Italia, cioè di norme peculiari di amministrazione finanziaria extra materie inerenti l’ordine pubblico, la polizia, il sistema penale e carcerario, lo stato civile e le questioni militari dei confini. Vulnus perpetuo ed immutabile di natura vincolata pre Costituzionale è costituito dal mancato e consapevole esercizio della sovranità dei Popoli del TLT (Venezia Giulia e per altri motivi Bolzano) sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica ovvero Monarchia) e per la elezione dei propri deputati all’Assemblea Costituente mediante referendum popolare 2 6 1946. Il dato risulta conclamato dal decreto luogotenenziale 16 3 1946, n.99 “…per i quali sarà disposta con successivi provvedimenti”.
Ergo alla vigilia del referendum la Venezia Giulia non era Italia e non è diventata perchè ad oggi manca ancora quel, solo pre annunciato, passaggio pre Costituzionale. Nessuna Costituzione può essere estesa/adattata con decreto di codesto Commissariato dotato, per altro, di meri poteri sub amministrativi provvisori. Così la questione è interpretata dal Segretariato Generale NU a mezzo Nota Ufficiale 21 10 2015 ed Allegati, tra cui al V posto si trova il Free Territory of Trieste (1947) sub Administration of territory by the League of Nations and the United Nations : detta Nota “for the purpose of assisting and informing any future work”. Il Governo italiano il 16 3 1946 nel prendere e dare atto “dell’attuale situazione internazionale” quale causa esclusiva dell’impossibilità dello svolgimento del referendum popolare dei Popoli della Venezia Giulia è allineato coerentemente con la successiva firma del Trattato di Pace di Parigi con cui costituisce (non cede) il TLT quale Stato indipendente e sovrano. Le scuole di pensiero giurisdizionali per le quali la sovranità italiana non sarebbe mai cessata ovvero si sarebbe ripristinata successivamente “pezzettino dopo pezzettino” lascia il tempo che trova perchè argomentazioni extra diritto, non compatibili vieppiù con la sussistenza di una convenzione NU e di un sub mandato amministrativo provvisorio a seguito del Memorandum di Londra 1954. Base del mandato provvisorio e quindi del sub mandato in essere è la convenzione ex art.75 e seguenti Statuto NU. Lo scrivente rinnova la richiesta di rilascio in copia semplice di detto documento e di tutti i suoi emendamenti aggiuntivi affinchè la quota di Popoli TLT rappresentata abbia piena conoscenza di rapporti giuridici che la riguardavano, la riguardono e la riguarderanno. Recentemente l’INPS, con comunicazione di gennaio 2016, qualifica non estensibile al TLT l’imposta sui redditi italiana di cui al decreto ME e F Repubblica Italiana 21 9 2016, reso in attuazione del TUIR di cui al DPR 22 12 1986, n.917, in quanto i pensionati residenti a Trieste sono cittadini di altro Stato che non rientra tra gli stati membri dell’UE o aderenti allo spazio economico europeo.
Avv. Turco Giuseppe – vice presidente coordinatore legale internazionale PAP