di MICHELE CAMPINI – Con la circolare nr 10 del 15 maggio 2019 l’agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti. Per quanto riguarda le liti aventi ad oggetto cartelle di pagamento, si puo’ definire una controversia nei confronti dell’Agenzia delle entrate avente ad oggetto una cartella di pagamento per omesso versamento dei tributi qualora il contribuente contesti l’intervenuta decadenza dei termini soltanto quando tali atti assolvano anche una funzione di natura impositiva, ad esempio quando il ruolo e la cartella di pagamento siano stati emessi a seguito della rettifica dei dati indicati in dichiarazione e quindi attengono a tributi dovuti in misura superiore rispetto a quella dichiarata e liquidata dal contribuente. Quanto all’art 6 del Decreto legge 23 dicembre 2018 n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 nel regolamentare il quantum dovuto per la definizione agevolata della controversia conferisce rilievo alla situazione processuale esistente al 24 ottobre 2018, la pronuncia della commissione tributaria provinciale intervenuta successivamente a tale data non rileva.
Pertanto, se la costituzione in giudizio del ricorrente è stata effettuata entro la medesima data del 24 ottobre 2018, la controversia puo’ essere definita con il pagamento del 90 per cento del relativo valore. In riferimento alla sanzione per omessa regolarizzazione delle fatture, si tratta di una sanzione non collegata al tributo, in quanto rappresenta una sanzione autonoma che incide sulla condotta del cessionario o committente che non provveda alla regolarizzazione. Conseguentemente la lite avente ad oggetto esclusivamente la sanzione di omessa regolarizzazione delle fatture puo’ essere definita con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.
Per quanto attiene agli importi scomputabili nell’ipotesi di sentenza favorevole al contribuente e non ancora rimborsati al momento delle presentazione della domanda di definizione, possono essere scomputati dalle somme dovute per la definizione agevolata, comunque, il comma 9 dell’art 6 prevede che la definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione, quindi le maggiori somme corrisposte in pendenza di giudizio non risultano rimborsabili. Il comma 10 dell’art 6 stabilisce che le controversie definibili non sono sospese, salvo esplicita richiesta da parte del contribuente al giudice ed in tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019, per ottenere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020, il contribuente che ha aderito alla definizione deve depositare entro il 10 giugno 2019 copia della domanda di definizione ed il relativo versamento.
Per la definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’art 7 del D L n. 119 del 2018, va effettuato il versamento del quaranta per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui alla data del 24 ottobre 2018 è pendente il primo grado di giudizio; il dieci per cento del valore della lite ed il cinque per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018; il cinquanta per cento del valore della lite e del dieci per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.
Avv. Michele Campini
MC Lawyers – Lugano
Studio Legale Campini – Milano