“Sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 4 maggio 2023 al 31 agosto 2023” e “per il medesimo periodo sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria”. Lo prevede la bozza di decreto Emergenza, relativamente ai residenti nelle zone più colpite, per far fronte ai danni causati dal maltempo, soprattutto in Emilia-Romagna e in parte delle Marche. La disposizione si applica “anche ai versamenti delle ritenute alla fonte e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all’imposta sul reddito delle persone fisiche, operano dai soggetti in qualità di sostituti d’imposta”.
Inoltre, “I sostituti d’imposta, diversi da quelli inclusi tra i soggetti” previsti dal primo comma del decreto “a richiesta degli interessati residenti nei territori individuati al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all’imposta sul reddito delle persone fisiche”. Per lo stesso periodo, poi, “i sostituti d’imposta inclusi tra i soggetti” previsti dal primo comma, “a richiesta degli interessati residenti nei territori individuati devono operare le ritenute nella misura della metà di quella prevista e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura della metà di quella prevista in via ordinaria”. Nei confronti dei soggetti dei soggetti previsti dal primo comma “sono sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 4 maggio 2023 al 31 agosto 2023”.
“I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023”. Infine, l’articolo uno prevede che “I sussidi erogati, dal 4 maggio 2023 al 31 dicembre 2023, dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti per far fronte alle esigenze straordinarie dei medesimi lavoratori, derivanti dagli eventi atmosferici del mese di maggio 2023, non concorrono a formare il reddito”.